Multa annullabile in caso di presenza di cartelli stradali privo estremi dell’ordinanza

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Giudice di Pace di Roma, sez.IV, sentenza 26.02.2004 (Simone Pacifici)

L’art. 77, co. 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dettando norme generali sulla segnaletica verticale, prescrive che i per i segnali di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo), ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, sul retro, gli estremi dell’ordinanza di apposizione.

Si tratta di una norma importante, che rimane, però, pressoché inosservata da parte della amministrazione comunale che, in qualità di ente proprietario della strada, posiziona, di frequente, segnaletiche irregolari, né interviene a regolarizzare quelle esistenti.

E perché si tratti di mera irregolarità, come molti giudicanti sono portati a ritenere, è necessario che a monte esista un provvedimento che attribuisca efficacia prescrittiva ad un segnale che, altrimenti, resterebbe incapace di spiegare i propri effetti.

Di pari gravità risulta poi l’operato del Corpo di Polizia Municipale laddove elevi contravvenzioni senza verificare la regolarità della segnaletica e, soprattutto, se questa, spesso collocata per soddisfare esigenze temporanee, abbia ancora motivo di esistere.

L’importante monito segue una pronuncia del Giudice di Pace di Roma che ha accolto il ricorso di un avvocato, in giudizio in autodifesa, al quale era pervenuto un verbale di accertamento di violazione perché il di lui motoveicolo sostava in divieto di fermata nei pressi del Tribunale Penale della Capitale.

“Per tutti i verbali che fanno riferimento a segnali di prescrizione, il cittadino sanzionato deve verificare se il segnale abbia sul retro gli estremi dell’ordinanza di apposizione e, una volta impugnato il verbale, può chiedere che l’amministrazione comunale provi l’esistenza a monte di tale provvedimento ottenendo, in caso negativo, l’annullamento del verbale”.

 

(Altalex, 13 aprile 2004. Nota a cura del dott. Simone Pacifici)

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