Canone Rai, c’è tempo fino al 31 gennaio per chiedere l’esenzione, Comne disdire l’abbonamento in caso di decesso del titolare

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Il Canone Rai è una tassa che sono chiamati a pagare i contribuenti in possesso di un apparecchio televisivo, non è infatti sufficiente non guardare i canali Rai o non accendere mai la Tv per essere esentati dal pagamento. In alcuni casi è però possibile chiedere l’esenzione del Canone Rai: vediamo come ed entro quando deve essere fatta la richiesta.

Esenzione del Canone Rai: chi ne ha diritto

L’importo annuale che gli italiani sono chiamati a pagare è di 90€ divisi in 10 rate mensili da 9€ l’una inserite direttamente nella bolletta della luce. Alcuni soggetti sono però esentati dal pagamento del Canone Rai, si tratta di:

    anziani con più di 75 anni e un reddito fino a 8000€;

    diplomatici e militari stranieri

    cittadini destinatari di un’utenza elettrica residenziale che non posseggono la tv o apparecchi preposti alla ricezione di radioaudizioni televisive.

Nei tre casi sopra descritti potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva in cui si chiede l’esenzione perché rientranti ina una delle tre categorie su citate. Vediamo più da vicino il caso dei non possessori di tv, dato che sono frequenti i quesiti ai nostri sportelli da parte di chi pensa che, non avendo una tv, l’esenzione avvenga in automatico.

Entro il 31 gennaio inviare l’autocertificazione

Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la presunzione di possesso della tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica ad uso domestico residente. L’esenzione del Canone Rai non è dunque automatica se non si possiede una tv, dovrà essere piuttosto l’utente che non ha una televisione in casa a comunicarlo prontamente per essere esentato dal pagamento.

Canone Rai: cos’è e quando va pagato

Il Canone Rai è una tassa che sono chiamati a pagare i contribuenti in possesso di un apparecchio televisivo o un altro apparecchio dotato di sintonizzatore per la ricezione dei programmi Rai. Rispondendo quindi a una delle domande che più frequentemente arrivano ai nostri sportelli, chiariamo subito che non è sufficiente non guardare i canali Rai o non accendere mai la Tv per essere esentati dal pagamento della tassa.

Dal 1° gennaio 2016 è inoltre entrata in vigore la così detta presunzione di possesso della tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica ad uso domestico residente. In pratica, da allora il pagamento della tassa avviene tramite la bolletta elettrica, poiché si presume che, in un’utenza domestica, ci sia almeno un apparecchio televisivo che consenta di guardare i programmi Rai.

E’ inoltre bene sapere che il Canone Rai si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Proprio la modalità di addebito sulla bolletta elettrica può fornirci una prima importante indicazione su come disdire il Canone Rai in caso di decesso del titolare dell’abbonamento. Vediamo perché.

Disdetta Canone Rai per decesso: le soluzioni possibili

Dal momento che la tassa dovuta per il Canone Rai è addebitata sulla bolletta elettrica, una delle prime soluzioni può essere quella di disdire il contratto di fornitura elettrica oppure di chiederne una voltura a proprio nome. Entrambe le operazioni possono essere effettuate collegandosi al sito dell’azienda che fornisce l’energia elettrica oppure contattandola telefonicamente.

Un’altra possibile soluzione è quella di collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modulo di dichiarazione sostitutiva in cui l’erede afferma che lui stesso, o altro erede dell’abitazione in questione, è già intestatario di un’utenza su cui è dovuta la tassa. In particolare, bisogna compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale dell’erede intestatario dell’utenza elettrica su cui è già addebitato il canone.

Disdetta Canone Rai: modalità e tempistiche

Vediamo allora le modalità di presentazione della domanda e le relative tempistiche. E’ bene ricordare che la dichiarazione sostitutiva può essere presentata: attraverso un apposito intermediario abilitato come, ad esempio, CAF; commercialisti, ecc. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.

    tramite raccomandata senza busta da inviare a a: “Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio Canone Tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino”. Va allegata copia di un documento di identità e la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

Bisogna inoltre sapere che i termini di efficacia dipendono da quando viene presentata la dichiarazione. In particolare:

    se la dichiarazione è presentata entro il 31 gennaio dell’anno solare di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di riferimento;

    se è presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;

    dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

Chi non possiede un televisore avrà quindi tempo fino al 31 gennaio 2022 per inviare il modulo di autocertificazione all’Agenzia delle Entrate chiedendo così l’esonero dal pagamento del canone.

L’autocertificazione, che ha valenza annuale, può essere presentata attraverso varie modalità:

    tramite l’applicazione web

    attraverso un apposito intermediario abilitato come, ad esempio, CAF; commercialisti, ecc.;

    tramite raccomandata senza busta, unitamente alla copia di un documento di identità, a: “Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino  – Ufficio Canone Tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino”.

Scadenza per pagare tramite F24

Il 31 gennaio è anche l’ultimo giorno utile per pagare il canone Rai tramite il modello F24. Questa modalità di pagamento è prevista nei casi in cui nessun membro della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone sia titolare di un contratto di fornitura elettrica di tipo domestico residenziale. Ad esempio: le case multifamiliari dove ad un unico contatore fanno capo più nuclei familiari, l’inquilino di un appartamento in affitto se la luce è intestata al proprietario dell’appartamento o i figli che abitano e hanno la residenza nelle seconde case dei genitori.

Nel modello F24 il cittadino dovrà indicare i codici tributo “TVRI” per il rinnovo dell’abbonamento Rai già in essere e “TVNA” per i nuovi abbonamenti.

I pagamenti tramite F24 potranno essere effettuati:

    in un unico versamento da 90€ entro il 31 gennaio;

    in due rate semestrali pari a 45,94€ ognuna, da pagare entro il 31 gennaio la prima, ed entro il 31 luglio la seconda;

    in quattro rate trimestrali pari a 23,93€ l’una, da versare rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.

anone Rai: cos’è e quando va pagato

Il Canone Rai è una tassa che sono chiamati a pagare i contribuenti in possesso di un apparecchio televisivo o un altro apparecchio dotato di sintonizzatore per la ricezione dei programmi Rai. Rispondendo quindi a una delle domande che più frequentemente arrivano ai nostri sportelli, chiariamo subito che non è sufficiente non guardare i canali Rai o non accendere mai la Tv per essere esentati dal pagamento della tassa.

Dal 1° gennaio 2016 è inoltre entrata in vigore la così detta presunzione di possesso della tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica ad uso domestico residente. In pratica, da allora il pagamento della tassa avviene tramite la bolletta elettrica, poiché si presume che, in un’utenza domestica, ci sia almeno un apparecchio televisivo che consenta di guardare i programmi Rai.

E’ inoltre bene sapere che il Canone Rai si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Proprio la modalità di addebito sulla bolletta elettrica può fornirci una prima importante indicazione su come disdire il Canone Rai in caso di decesso del titolare dell’abbonamento. Vediamo perché.

Disdetta Canone Rai per decesso: le soluzioni possibili

Quando viene a mancare una persona cara, esistono purtroppo anche delle beghe burocratiche da dover sbrigare: tra queste c’è la disdetta del Canone Rai. Vediamo di che si tratta e come fare per cessare l’abbonamento

Dal momento che la tassa dovuta per il Canone Rai è addebitata sulla bolletta elettrica, una delle prime soluzioni può essere quella di disdire il contratto di fornitura elettrica oppure di chiederne una voltura a proprio nome. Entrambe le operazioni possono essere effettuate collegandosi al sito dell’azienda che fornisce l’energia elettrica oppure contattandola telefonicamente.

Un’altra possibile soluzione è quella di collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modulo di dichiarazione sostitutiva in cui l’erede afferma che lui stesso, o altro erede dell’abitazione in questione, è già intestatario di un’utenza su cui è dovuta la tassa. In particolare, bisogna compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale dell’erede intestatario dell’utenza elettrica su cui è già addebitato il canone.

Disdetta Canone Rai: modalità e tempistiche

Vediamo allora le modalità di presentazione della domanda e le relative tempistiche. E’ bene ricordare che la dichiarazione sostitutiva può essere presentata:

    tramite un’applicazione web

    attraverso un apposito intermediario abilitato come, ad esempio, CAF; commercialisti, ecc. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.

    tramite raccomandata senza busta da inviare a a: “Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio Canone Tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino”. Va allegata copia di un documento di identità e la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

Bisogna inoltre sapere che i termini di efficacia dipendono da quando viene presentata la dichiarazione. In particolare:

    se la dichiarazione è presentata entro il 31 gennaio dell’anno solare di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di riferimento;

    se è presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;

    dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

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