Sanatoria criptovalute, domanda di adesione e versamento entro la scadenza del 30 novembre

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Rosy D’Elia – Dichiarazioni e adempimenti. Dopo una lunga attesa, arriva il modello con le relative istruzioni da utilizzare per aderire alla sanatoria delle criptovalute detenute entro il 31 dicembre 2021. Scadenza 30 novembre per la domanda e il versamento delle somme dovute: dall’Agenzia delle Entrate tutte le istruzioni da seguire

Sanatoria criptovalute, domanda di adesione e versamento entro la scadenza del 30 novembre

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia possono accedere alla sanatoria delle criptovalute entro la scadenza del 30 novembre.

Le novità previste dalla Legge di Bilancio, dopo rimandi e attese, diventano concrete: dall’Agenzia delle Entrate arrivano il modello e le relative istruzioni da seguire sia per la presentazione della domanda di adesione che per il versamento delle somme dovute che deve essere effettuato in un’unica soluzione.

I dettagli sono contenuti nel provvedimento del 7 agosto 2023, mentre i codici tributo da utilizzare arriveranno con una risoluzione ad hoc.

Domanda di adesione alla sanatoria delle criptovalute scadenza 30-11-2023

La sanatoria prevista dalla Legge di Bilancio 2023 interessa i contribuenti persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia che, entro il 31 dicembre del 2021, erano in possesso di criptoattività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e non hanno indicato i relativi redditi in dichiarazione.

Si può beneficiare della regolarizzazione per i periodi d’imposta, fino al 2021, per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

Con il termine “criptoattività” si fa riferimento alle “cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021”, si legge nel provvedimento del 7 agosto 2023. Si circoscrive così il campo di applicazione.

Per aderire alla sanatoria, è necessario inviare via PEC, Posta Elettronica Certificata, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale relativo all’ultimo anno d’imposta la seguente documentazione:

  • il modello di domanda per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi compilato secondo le istruzioni fornite;
  • la quietanza del versamento delle somme dovute effettuato tramite modello F24;
  • la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, da redigere eventualmente seguendo lo schema fornito.

“A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle criptoattività al soggetto che presenta l’istanza”.

Chiarisce il provvedimento.Agenzia delle Entrate – Istruzioni per la domanda di adesione alla sanatoria delle criptoattività Le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per l’adesione alla sanatoria delle criptoattività

Sanatoria criptovalute: domanda e versamento entro la scadenza del 30 novembre 2023

Sempre entro la scadenza del 30 novembre 2023, quindi, è necessario procedere con il versamento delle somme dovute per regolarizzare la propria posizione.

Chi non ha inserito, in tutto o in parte, le criptovalute nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi deve versare una sanzione ridotta pari allo 0,5 per cento del valore delle stesse, detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione.

Per i relativi redditi che allo stesso modo non sono stati dichiarati, poi, è necessario versare una imposta sostitutiva del 3,5 per cento del valore delle criptoattività, incluse le criptovalute, cui si riferiscono i redditi omessi.

I pagamenti devono essere effettuati tramite modello F24: dall’Agenzia delle Entrate arriveranno i codici tributo da utilizzare per i versamenti. Non è ammessa la compensazione.

Tutte le indicazioni sono contenute nel testo integrale del provvedimento del 7 agosto 2023.Agenzia delle Entrate – Provvedimento del 7 agosto 2023 Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi.

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