Lettere in Redazione: trasferimento della farmacia rurale al centro abitato: legittimo il diniego se resta scoperta la popolazione della frazione

Rispondiamo alla mail pervenuta in Redazione di un nostro lettore , il quale tre giorni fa , ci ha posto questo quesito:

Il trasferimento di una farmacia rurale dalla frazione al centro abitato, pur restando all’interno della medesima zona di competenza, non costituisce una facoltà libera e incondizionata del titolare. L’autorizzazione può infatti essere negata quando lo spostamento comprometta l’effettiva assistenza farmaceutica alla popolazione residente nelle aree rurali interessate.

È quanto emerge da una recente pronuncia del Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sul caso di un farmacista titolare di una sede rurale che, a seguito della revisione della pianta organica comunale, si era visto assegnare una zona comprendente sia la frazione rurale originaria sia una porzione del centro abitato. Forte di questa nuova delimitazione territoriale, il titolare aveva richiesto il trasferimento della farmacia nel centro urbano, ritenendo di operare comunque all’interno della propria sede.

L’amministrazione comunale, tuttavia, ha respinto l’istanza. Alla base del diniego vi era la considerazione che il trasferimento avrebbe lasciato priva di un adeguato presidio farmaceutico una comunità di circa mille abitanti residenti nella frazione rurale. A supporto della decisione è stato valorizzato anche il parere dell’Azienda sanitaria locale, secondo cui gli utenti avrebbero dovuto percorrere circa cinque chilometri lungo una strada ad alto scorrimento, priva di adeguati percorsi pedonali e ciclabili, per raggiungere la farmacia più vicina.

Il farmacista ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, ma sia il TAR sia il Consiglio di Stato hanno confermato la legittimità dell’operato comunale.

Nella propria motivazione, Palazzo Spada ha ribadito un principio consolidato: il trasferimento di una farmacia all’interno della propria zona deve sempre essere valutato alla luce dell’interesse pubblico al miglior soddisfacimento del servizio farmaceutico. Non è quindi sufficiente che il nuovo locale ricada nella medesima sede territoriale; occorre verificare se lo spostamento garantisca o meno una migliore distribuzione del servizio a favore della popolazione.

Tale esigenza assume un rilievo ancora maggiore nel caso delle farmacie rurali. Queste strutture, infatti, sono istituite proprio per assicurare l’accesso ai medicinali e alle prestazioni farmaceutiche in contesti territoriali caratterizzati da minore densità abitativa o da particolari difficoltà di collegamento con i centri urbani. Proprio per questa funzione sociale, l’ordinamento riconosce loro una disciplina speciale e, in determinati casi, anche forme di sostegno economico.

Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha attribuito un peso decisivo alla circostanza che il trasferimento avrebbe privato di un presidio farmaceutico un’area abitata da circa mille persone, costrette a raggiungere il centro abitato percorrendo una distanza significativa. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente per giustificare il diniego dell’autorizzazione.

La sentenza lascia comunque intendere che la valutazione debba essere effettuata caso per caso. Non emerge infatti con chiarezza quale fosse il numero di residenti nella porzione di centro abitato in cui il farmacista intendeva trasferirsi. In altre situazioni, la giurisprudenza ha ammesso il trasferimento di farmacie rurali verso aree urbanizzate quando il beneficio per la popolazione del centro risultava nettamente superiore al pregiudizio subito dagli abitanti della frazione di provenienza.

La decisione affronta inoltre il tema del cosiddetto principio dell’“one shot”, previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. Secondo tale principio, quando un provvedimento amministrativo viene annullato dal giudice, l’amministrazione non può reiterare il diniego introducendo motivi ostativi che erano già emersi nel procedimento originario e che avrebbero potuto essere fatti valere fin dall’inizio.

Nel caso concreto, tuttavia, il Consiglio di Stato ha escluso l’applicazione di tale regola, chiarendo che il principio opera esclusivamente in presenza di un annullamento giurisdizionale e non quando l’amministrazione abbia annullato autonomamente i propri atti in autotutela prima della conclusione del procedimento.

La pronuncia conferma dunque come, nell’ambito della disciplina delle farmacie rurali, l’interesse prioritario resti quello di garantire una distribuzione equilibrata del servizio sul territorio. Anche quando il trasferimento avvenga all’interno della stessa zona farmaceutica, la tutela delle esigenze assistenziali della popolazione continua a rappresentare il parametro decisivo per la valutazione dell’amministrazione.

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