Procedura per gli accertamenti sanitari
La certificazione del medico di medicina generale
Ai sensi della Legge n. 102/2009, dal 1° gennaio 2010, prima di poter procedere alla domanda per richiedere la visita di accertamento dell’invalidità civile, l’accertamento dello stato di handicap o l’accertamento delle condizioni di disabilità utili al collocamento mirato, la persona con disabilità deve rivolgersi al proprio medico di medicina generale (medico di famiglia) per farsi rilasciare il certificato. Il medico dovrà adoperare solo i modelli di certificazione predisposti dall’INPS, nei quali, oltre a riportare i dati anagrafici della persona, dovrà attestare la natura delle sue menomazioni, riportando l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9).
Il medico, inoltre, dovrà indicare se le patologie riportate rientrano tra quelle elencate nel Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007, il quale indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Il medico, infine, dovrà indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
La novità introdotta dalla Legge 102/2009 è che tale certificato dovrà essere compilato dal medico su supporto informatico e dovrà essere inviato dal medico stesso telematicamente.
Una volta che il medico ha inviato il certificato, il sistema informatico dell’INPS genera un codice univoco (una ricevuta) che il medico dovrà consegnare all’interessato. Questi, ora, può procedere alla formulazione della domanda (v. punto B). Il certificato ha validità 30 giorni: se l’interessato non presenta in tempo la domanda, il certificato scade, costringendolo a richiederlo nuovamente