Suggerimenti per agevolazioni pensionistiche
Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2 l.118/1971).
Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 d. lgs. 509/1988).
Non rientrano tra gli invalidi civili:
- gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);
- i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.
I soggetti riconosciuti invalidi per servizio (art. 74 l. 469/1961) possono accedere al beneficio dell’indennità di accompagnamento qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidità di servizio o di altra indennità di accompagnamento (comma aggiunto con l’ art. 52 l. 144/1999).
PENSIONE DI INABILITÀ
REQUISITI PER IL DIRITTO
- riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%;
- dal 18° al 65° anno di età;
- spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l’anno 2010: limite di reddito Euro 15.154,24);
- spetta in misura intera anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (l. 33/1980, art. 14 septies);
- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.
Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica.
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.
La pensione di inabilità è concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l’apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.
Hanno altresì diritto alla pensione di inabilità i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia.
Possono avere diritto a pensione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Successivamente, l’ art. 80, comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.
Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l’emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi “soggiornanti di lungo periodo” (msg. 7742/07).
Il Decreto, modificando l’art. 9 del Testo Unico sull’immigrazione, ha introdotto – in sostituzione della Carta di soggiorno – il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio nazionale;
- un reddito non inferiore all’assegno sociale annuo (requisito invariato).
La pensione viene corrisposta in 13 mensilità e per l’anno 2010 l’importo è pari a Euro 256,67.
Dall’1.1.2002 i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, possono avere l’integrazione dell’importo fino a 516,46 EURO mensili. L’integrazione dell’importo per l’anno 2010 è fino a 597,41 Euro mensili.
La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità (assegni ordinari d’invalidità, pensioni di inabilità, ecc.) ed è compatibile anche con l’eventuale attività lavorativa.
L’ art. 3 della l. 407/1990 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata abrogata dall’art. 12 della l. 412/1991, che ha fatto salvi i diritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’ Interno fino al 1° gennaio 1992.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l’importo della pensione di inabilità viene adeguato a quello dell’assegno sociale.
La pensione di inabilità è compatibile con l’indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità.
INCOMPATIBILITÀ: nessuna.
Tabelle
Importi limiti di reddito
ASSEGNO MENSILE
REQUISITI PER IL DIRITTO
- riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99% (fino all’ 11.3.1992 la percentuale di riconoscimento era compresa tra il 67% ed il 99%);
- dal 18° al 65° anno di età;
- spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l’anno 2010: limite di reddito Euro 4.408,95);
- spetta se l’invalido non svolge attività lavorativa (salvo casi particolari);
- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.
Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica.
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.
L’ assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.
Hanno altresì diritto all’assegno mensile i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia.
Possono avere diritto all’assegno anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Successivamente, l’ art. 80, comma 19, l.388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.
Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l’emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi “soggiornanti di lungo periodo” (msg. 7742/07).
Il Decreto, modificando l’art. 9 del Testo Unico sull’immigrazione, ha introdotto – in sostituzione della Carta di soggiorno – il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
- un reddito non inferiore all’assegno sociale annuo (requisito invariato).
La l. 118/1971 aveva fissato per il diritto all’assegno mensile una riduzione della capacita lavorativa pari ad almeno 2/3. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 509/1988 – art. 9 tale riduzione è stata portata al 74% a far tempo dal 12.3.1992 (data di entrata in vigore di detto decreto). Lo stesso decreto ha però fatto salvi i diritti acquisiti dagli invalidi che alla data suddetta avevano già ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari sulla base delle norme decadute. Anche per coloro che avevano presentato la domanda antecedentemente al 12.3.1992 valgono i requisiti richiesti dalla l. 118/1971.
L’invalido parziale per poter conseguire l’assegno mensile non deve svolgere attività lavorativa.
Tale assegno non è più subordinato all’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali, ma l’interessato deve produrre all’Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa.
Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall’articolo 1, comma 37, della legge n. 247/2007 e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione che per l’anno 2008 è di euro 8.000,00 per lavoro dipendente e di euro 4.800,00 per lavoro autonomo (msg. 3043 del 6.2.2008, msg. 5783 del 6.3.2008 e msg 6324 del 17.3.2008).
A tal fine, una volta ottenuto l’assegno, l’interessato annualmente deve presentare all’Inps – con la compilazione del modulo ICLAV – una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 e segg. del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa (vedi allegato al msg. 3043 del 6.2.2008).
Quindi, in presenza delle altre condizioni, tale dichiarazione permette di conseguire o di continuare a percepire l’assegno mensile, fermo restando l’obbligo per gli interessati di effettuare immediata comunicazione dell’eventuale venir meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa.
Tale prescrizione non impedisce che il soggetto vada ad iscriversi nelle liste di collocamento.
L’innovazione, introdotta a vantaggio del soggetto invalido, non ha comportato né comporta alcuna modifica in ordine ai requisiti sanitari e reddituali per il riconoscimento della provvidenza economica.
L’ assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità.
La misura dell’assegno mensile è stata uniformata dalla l. 33/1980 a quella delle pensioni di inabilità degli invalidi totali e, per l’anno 2010, è pari ad Euro 256,67.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l’ assegno mensile viene adeguato all’importo dell’assegno sociale.
INCOMPATIBILITÀ
A decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell’ art. 9 della l. 54/1982, l’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive, nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti (circ. 60074/1982).
E’ data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole e tale facoltà deve essere esercitata non appena l’interessato riceve la notifica del verbale dalla competente commissione sanitaria, che ha riconosciuto l’invalidità parziale.
Inoltre, dal 1° gennaio 1991 a norma della l.412/1991, comma 12, l’assegno mensile è incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche ottenute a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (quindi anche con le pensioni dirette di guerra e con le rendite INAIL). Detta incompatibilità non si applica alle pensioni già in essere, sono così fatti salvi i diritti acquisiti dai minorati civili, titolari di entrambi le prestazioni pensionistiche.
Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’Inps entro trenta giorni dalla notifica da parte di altro ente del provvedimento concessivo del trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.
La rinuncia all’uno o all’altro trattamento è irrevocabile.
Esclusivamente per i titolari di rendita INAIL, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma solo la sospensione dell’erogazione della prestazione: da ciò scaturisce che l’opzione può essere rivista in qualsiasi momento, secondo la convenienza dell’interessato.
Sono incompatibili con l’assegno per gli invalidi civili parziali le seguenti prestazioni INAIL: le rendite dirette, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, l’assegno continuativo mensile, la sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi, l’assegno di incollocabilità.
Tabelle
Importi limiti di reddito
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
L’ indennità di accompagnamento è stata istituita con la l.18/1980 e modificata, per un’esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall’ art. 1 della l. 508/1988.
Infatti, la formulazione della l. 18/1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro minorazione.
REQUISITI PER IL DIRITTO
- riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%accompagnata dalla:
- impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
- ovvero
- impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua;
- spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali;
- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.
Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica.
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.
L’ indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.
L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età (art. 6 d. lgs. 509/1988): impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi che, oltre ai requisiti sanitari predetti, siano cittadini italiani e siano residenti in Italia.
Hanno altresì diritto all’indennità di accompagnamento i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia.
Possono avere diritto all’indennità anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
Successivamente, l’ art. 80. comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.
Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l’emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi “soggiornanti di lungo periodo” (msg. 7742/07).
Il Decreto, modificando l’art. 9 del Testo Unico sull’immigrazione, ha introdotto – in sostituzione della Carta di soggiorno – il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
- un reddito non inferiore all’assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:
- siano ricoverati gratuitamente in istituto;
- percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Si precisa – relativamente alle pensioni di guerra – che la prestazione analoga all’indennità di accompagnamento è l’indennità di assistenza e di accompagnamento, che è concessa ai titolari di pensione di guerra di prima categoria. Quest’ultima indennità non è compatibile con l’indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili.
L’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali e con le pensioni e le indennità speciali per i ciechi parziali (soggetti pluriminorati). Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Di conseguenza l’indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.
Una volta ottenuta l’indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente – entro il 31 marzo – una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante l’eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell’invalido.
L’indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi. Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia. L’indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese.
L’indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. L’indennità è dovuta durante il periodo di detenzione, nella considerazione che in tale periodo non viene meno l’esigenza di assistenza, cui il diritto all’indennità è finalizzato.
La misura dell’indennità di accompagnamento per l’anno 2010 è di Euro 480,47 ed è corrisposta per 12 mensilità.
MINORI
Le provvidenze economiche previste per i soggetti minori di anni 18 sono (l. 289/1990) l’indennità di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza.
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO AI MINORI
Requisiti: vengono integralmente riportati quelli indicati per la concessione dell’indennità di accompagnamento ai soggetti maggiori di anni 18.
Per i minori titolari di indennità di accompagnamento, in attesa del rilascio dell’implementazione informatica e salvo accordi locali, la Sede Inps che ha in carico il pagamento della prestazione invia – con anticipo di sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età – alle competenti ASL la lista contenente i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. La convocazione a visita è effettuata dalla ASL.
Il compimento del 18° anno non comporta l’automatica concessione di alcuna prestazione.
Pertanto è necessario che l’interessato, ove sia in possesso anche degli altri requisiti previsti, presenti una specifica domanda i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione.
Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l’invalido divenuto maggiorenne, deve assumere direttamente e non più attraverso il suo legale rappresentante la responsabilità di quanto affermato. Ovviamente, se l’invalido è interdetto, la dichiarazione è resa dal suo tutore.
Nelle more dell’accertamento sanitario l’invalido continua a percepire l’indennità anche se, nel frattempo, ha raggiunto il 18° anno.
Nel caso in cui l’accertamento sanitario sia avvenuto d’ufficio, esso può essere fatto valere anche ai fini del conseguimento della pensione previa formale istanza all’Ente che ha la potestà concessoria.
Qualora, infine, l’accertamento dello stato invalidante sia avvenuto in via giudiziaria, esso può essere fatto valere anche ai fini del conseguimento della pensione, previa istanza all’Ente che ha la potestà concessoria, con decorrenza ex-nunc.
INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA
REQUISITI PER IL DIRITTO
- età inferiore ai 18 anni;
- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, nonché
- minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
- validità per il solo periodo di frequenza:
- requisito fondamentale è quindi la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure
- frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
- spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali (per l’anno 2010: limite di reddito Euro 4.408,95);
- cittadinanza e residenza sul territorio nazionale.
Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente.
E’ una prestazione a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
La domanda per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile va presentata esclusivamente alla Commissione medica delle Aziende Sanitarie Locali di residenza.
L’indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e comunque non prima dell’inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o dell’asilo nido.
A norma dell’ art. 1 della l. 289/1990, l’indennità mensile di frequenza spetta agli invalidi civili minori cui siano state riconosciute dalla competente Commissione S0anitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.
La concessione dell’indennità è subordinata quindi, oltre che alla minore età e ai requisiti sanitari, alle seguenti altre condizioni:
- frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
- oppure:
- frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido (vedi sentenza C.C. n.467/2002 – circ. 11/2003);
- oppure:
- frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.
Hanno altresì diritto all’indennità mensile di frequenza i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari (coniuge e figli a carico) regolarmente residenti in Italia.
Possono avere diritto alla prestazione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
Successivamente, l’ art. 80, comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.
Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l’emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE) in favore di cittadini di Paesi terzi “soggiornanti di lungo periodo” (msg. 7742/07).
Il Decreto, modificando l’art. 9 del Testo Unico sull’immigrazione, ha introdotto – in sostituzione della Carta di soggiorno – il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
- un reddito non inferiore all’assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
La concessione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l’interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente Commissione Medica. L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti.
La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza: la legge subordina il diritto all’indennità alla condizione dell’effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo.
Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore può farsi luogo al recupero delle somme indebitamente percepite.
Relativamente alle richieste di erogazione della tredicesima mensilità sull’indennità di frequenza – alla luce di recenti sentenze della Corte di Cassazione, sez. Lavoro – si ribadisce la limitazione del diritto all’indennità di frequenza ai soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso (scolastico) e in ogni caso ai soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Di conseguenza non è logicamente sostenibile il diritto ad una tredicesima mensilità laddove sia soltanto eventuale il diritto a dodici (v. msg. 27559 del 10/12/2008).
INCOMPATIBILITÀ
Essa è incompatibile con:
- l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
- l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
Ovviamente, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
L’indennità di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici.
La misura dell’indennità di frequenza per l’anno 2010 è di Euro 256,67 ed è corrisposta per un massimo di 12 mensilità.
Tabelle
Importi limiti di reddito
CODICI FASCIA
CODICE FASCIA | DESCRIZIONE |
---|---|
30 | invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione |
31 | invalidi totali, ricoverati, con sola pensione |
32 | invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione |
33 | invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento |
34 | invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno |
35 | invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno |
36 | invalidi parziali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno |
38 | invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento (fascia provvisoria). |
39 | invalidi totali, ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione |
40 | invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno |
41 | invalidi totali, non ricoverati, titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento |
42 | Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento |
43 | invalidi totali, ricoverati, con sola pensione |
44 | invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento |
45 | invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte C. n. 346/89) |
47 | invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità mensile di frequenza (l. 289/1990) |
49 | invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità mensile di frequenza (l. 289/1990). Le procedure provvedono in automatico a sospendere il pagamento per luglio, agosto e settembre e a riprendere i pagamenti da ottobre. |
50 | invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità mensile di frequenza (l. 289/1990). Le procedure prevedono l’attribuzione dell’indennità di frequenza per l’intero anno, senza alcuna sospensione dei pagamenti. |
- I diversi codici delle varie categorie di beneficiari non sempre comportano una differenza dell’importo della prestazione erogata; talvolta si tratta di differenze relative ai requisiti e alle modalità amministrative (età, reddito, grado di invalidità).
- Al momento dell’acquisizione nelle procedure informatiche gli operatori devono anteporre alla fascia i codici categoria corrispondenti alle diverse minorazioni: 4 (ciechi civili), 5 (sordomuti) e 6 (invalidi civili).
LE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORATI CIVILI INVALIDI CIVILI | |
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Legge 13 maggio 1961, n. 469 | Legge 13 maggio 1961, n. 469 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 145). – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
Legge 30 marzo 1971 n. 118 | Legge 30 marzo 1971, n. 118 (in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 82). – Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili |
Legge 11 febbraio 1980 n. 18 | Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (in Gazz. Uff., 14 febbraio, n. 44). – Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (1). (1) Legge abrogata dall’art. 30, l. 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall’art. 24, l. 328/2000, cit. |
Legge 29 febbraio 1980 n. 33 | Legge 29 febbraio 1980, n. 33 (in Gazz. Uff., 29 febbraio, n. 59). – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla l. 1º giugno 1977, n. 285, sull’occupazione giovanile. |
Legge 26 febbraio 1982 n. 54 | Legge 26 febbraio 1982, n. 54 (in Gazz. Uff., 1 marzo, n. 58). – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale. |
Legge 26 luglio 1984 n. 392 | Legge 26 luglio 1984, n. 392 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n. 209). – Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili. |
Legge 21 novembre 1988 n. 508 | Legge 21 novembre 1988, n. 508 (in Gazz. Uff., 25 novembre, n. 277). – Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. |
Decreto Legislativo 23 novembre 1988 n. 509 | Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (in Gazz. Uff., 26 novembre, n. 278). – Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291. |
Legge 11 ottobre 1990 n. 289 | Legge 11 ottobre 1990, n. 289 (in Gazz. Uff., 17 ottobre, n. 243). – Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla l. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi. |
Legge 29 dicembre 1990 n. 407 | Legge 29 dicembre 1990, n. 407 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 303). – Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 |
Legge 30 dicembre 1991 n. 412 | Legge 30 dicembre 1991, n. 412 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 305). – Disposizioni in materia di finanza pubblica |
Legge 31 dicembre 1991 n. 429 | Legge 31 dicembre 1991, n. 429 (in Gazz. Uff., 10 gennaio, n. 7). – Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati. |
Legge 17 maggio 1999, n. 144 | Legge 17 maggio 1999, n. 144 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 22 maggio, n. 118). – Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. |
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 | LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) |