Sanatoria Equitalia , ecco come richiederla

Dopo le verifiche  delle cartelle, si procede al pagamento dellimporto ricalcolato

 

La Legge di Stabilità n. 147 del 2013 ha introdotto la mini sanatoria delle cartelle esattoriali in relazione ai ruoli emessi da Uffici Statali, Agenzie Fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione alle Agenzie competenti territoriali fino al 31 ottobre 2013 (sono esclusi gli importi iscritti a ruolo provenienti dall’Inps e dall’Inail). I debitori possono estinguere il debito con il pagamento della somma pari all’intero importo in origine iscritto a ruolo, oppure quello residuo, fatta esclusione degli interessi di mora e alla ritardata iscrizione a ruolo. Sono dovuti invece l’aggio di riscossione e le eventuali spese per procedure esecutive o cautelari attivate dall’agente. Nel dettaglio le fasi da seguire per usufruire della sanatoria sono le seguenti:

L’estratto di ruolo e verifica degli atti sanabili – Per  comprendere se è possibile aderire alla mini-sanatoria in base alla propria posizione debitoria, i contribuenti interessati dovranno visionare (con la consultazione online o recandosi direttamente agli sportelli dell’agente della riscossione) il proprio estratto di ruolo ossia gli importi iscritti a ruolo e  le somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi affidati a Equitalia per la riscossione entro il 31 ottobre 2013, emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni. In caso di dubbio, è sempre opportuno chiedere chiarimenti all’agente della riscossione.

Gli importi da pagare e le modalità di versamento – Nel calcolo delle somme dovute per aderire alla sanatoria, i contribuenti dovranno individuare gli importi (anche residui) ancora dovuti – tra cui figurano, per esempio, imposte, sanzioni e aggio della riscossione – in base alla cartella di pagamento e/o all’avviso di accertamento esecutivo che si vuole rottamare e sottrarre la componente attribuibile a interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo. Dovranno effettuare il pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione, senza chance di rateazione, entro il prossimo 28 febbraio direttamente presso l’agente della riscossione.

L’attesa dell’esito – Dopo il pagamento entro il 28 febbraio, i contribuenti che hanno aderito alla mini-sanatoria dovranno attendere l’invio, da parte dell’agente della riscossione, di una comunicazione di avvenuta estinzione del proprio debito entro il prossimo 30 giugno. Tale comunicazione sarà spedita con posta ordinaria e attesterà il buon esito della procedura eseguita e il discarico delle somme.

Dott.ssa Emanuela Baroni // CDL


fonte: www.tuttoggi.info