Ecco perchè a Strettura l’Ufficio Postale potrebbe riaprire i battenti

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La negligenza e il disinteressamento della vecchia amministrazione comunale , complice della chiusura dello sportello postale di Strettura. Ecco la Sentenza del TAR che annulla ogni decisione d Poste Italiane

N. 01117/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02805/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2805 del 2013, proposto da:
Comune di San Pietro in Guarano, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Alfano, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Soc Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Filippetto, Andrea Sandulli, con domicilio eletto presso Uff.Leg.Le Soc Poste Italiane in Roma, v.le Europa, 190;
Ministero dello Sviluppo Economico, Autorita’ Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento avente ad oggetto Piano di razionalizzazione degli uffici postali di Poste italiane per il 2012 con conseguente chiusura dell’ufficio postale della frazione di Redipiano di San Pietro in Guarano (CS) – riassunzione Tar Calabria ordinanza n. 285/13 – n. Rg. 79/13;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Poste Italiane Spa e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Autorita’ Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2013 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso in riassunzione, proveniente per competenza territoriale dal TAR Calabria Catanzaro, notificato il 25 marzo 2013 e depositato il 26 successivo, il comune di San Pietro in Guarano ha impugnato il piano di razionalizzazione degli uffici di Poste Italiane per l’anno 2012 con il quale è stato soppresso l’ufficio postale della frazione di Redipiano, e gli atti conseguenti, nonché il D.M. 7 ottobre 2008, recante “Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica”; la chiusura era motivata in ragione della non sussistenza di condizioni di equilibrio economico.

Deduce i seguenti profili di gravame:

violazione degli artt. 7 e 11 della legge n. 241/90 e delle prescrizioni di cui all’art. 2 comma 8 del contratto di programma 2009/2011 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane s.p.a.: il comune doveva essere coinvolto nel procedimento di scelta dell’allocazione sul territorio degli uffici postali; l’art. 2 c.8 cit prevede la possibilità di concordare con le autorità locali una presenza più articolata nelle singole aree territoriali, senza oneri a carico della società Poste Italiane; ed in effetti il comune sarebbe stato disposto a valutare un intervento economico per il mantenimento dell’ufficio postale nella frazione Redipiano;

violazione dell’art. 11 Cost., della Direttiva 2008/6/CE dell’art. 3 del D Lgs n.261/99 come modificato dall’art. 1 del D Lgs n. 58/2011; dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione: la direttiva comunitaria impone di dare rilievo anche alle esigenze degli utenti delle zone rurali e scarsamente popolate; il D Lgs n. 58/11 ha introdotto quindi anche il criterio dell’esigenza dell’utenza, superando così il D.M. 7 ottobre 2008 che utilizza solo il criterio della percentuale dei residenti; l’Autorità per la regolamentazione non ha partecipato alle scelte in questione;

violazione del D.M. 7 ottobre 2008: risultano in ogni caso violati anche i criteri proporzionali dettati dal suddetto decreto.

Costituitasi la società Poste Italiane ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché il difetto d’interesse essendo rispettati i parametri del D.M. del 2008; è stato installato un ATM per veicolare le pensioni su conto corrente; nel merito il ricorso è infondato: è stata data preventiva comunicazione ai comuni delle chiusure degli uffici: la normativa non prevede alcun obbligo di concertazione con gli enti territoriali; l’intervento del comune comporterebbe un inammissibile aiuto di Stato a Poste Italiane; la normativa prevede l’allocazione in tutti i punti del territorio secondo criteri di ragionevolezza; il Contratto di Programma 2009/2011, tutt’ora vigente, prevede la chiusura degli uffici postali che non garantiscono condizioni di equilibrio economico; l’art. 2 comma 8 prevede solo una possibilità eventuale di concordare con le autorità locali una presenza articolata, i cui costi non siano a carico della società; nel comune ricorrente rimangono aperti due uffici postali; l’AGCOM non ha avanzato osservazioni al piano 2012 trasmesso.

Costituitosi il Ministero intimato, ha sostenuto che il D.M. 7 ottobre 2008 detta regole di giusto equilibrio tra le esigenze dell’utenza e l’equilibrio economico; esso è stato redatto sulla base di uno studio comparativo della regolamentazione dei Paesi UE; il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti espresse parere favorevole sullo schema di decreto.

Con memoria parte ricorrente ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la materia nella giurisdizione esclusiva dello stesso; ha poi insistito sul mutato quadro normativo rispetto al D.M. del 2008.

Con memoria ha replicato anche Poste Italiane, soffermandosi in particolare sulle competenze dell’AGCOM, che non sarebbero mutate con il D Lgs n.58/2011.

Con memorie predisposte per l’udienza di discussione le parti hanno ribadito tesi e difese.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nei termini di cui in motivazione.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione in quanto la materia del servizio postale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 c.1 lett c) del c.p.a. trattandosi di servizio pubblico e di provvedimento adottato dal gestore di un pubblico servizio.

Né può ritenersi, come sostenuto dall’Amministrazione resistente, che difetti l’interesse per l’avvenuto rispetto dei criteri del D.M. del 2008, in quanto proprio detti criteri vengono contestati.

L’atto impugnato, in parte qua prevede la soppressione dell’ufficio postale in quanto non più sussistenti le ragioni di equilibrio economico.

Al riguardo il Collegio rileva come i criteri dettati con il D.M. 7 ottobre 2008 debbano intendersi in parte integrati sia dall’art. 2 comma 8 del Contratto di Programma 2009/2011, tutt’ora in vigore (legge n. 183/2011), sia dalla Direttiva 2008/6/CE “54 ° considerando”, sia dall’art. 3 comma 5 lett. c) del D.Lgs 261/99 come modificato dal D Lgs 58/2011.

La direttiva comunitaria ed il decreto legislativo hanno posto un particolare accento anche sulle esigenze degli utenti, in particolare delle zone rurali e di quelle scarsamente popolate; esigenze che non sarebbero rispettate col solo criterio di ragionevolezza basato sull’equilibrio economico come presupposto per la permanenza di uffici postali in territori particolarmente disagiati.

E’ quasi superfluo rilevare come nell’ambito di un servizio pubblico l’equilibrio economico non possa assumere la stessa determinante rilevanza che assume nella gestione di una impresa privata.

In maniera più precisa poi il Contratto di programma prevede la possibilità di concordare con le autorità locali una presenza più articolata nelle singole aree territoriali i cui costi non siano a carico della società stessa.

Nel caso in esame, viste le specifiche esigenze rappresentate dall’autorità locale, l’Amministrazione postale avrebbe dovuto valutare la possibilità, nel rispetto della suddetta previsione, di concordare una presenza più articolata degli uffici nell’area comunale, verificando altresì la possibilità di evitare oneri aggiuntivi gravanti sulla società.

Nei limiti suddetti il ricorso deve quindi essere accolto con annullamento in parte qua dell’atto impugnato.

Considerata la particolarità della questione sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore

Donatella Scala, Consigliere

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.

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